Gioielli e burocrazia, parte seconda. Cosa fare se si trova un gioiello?

Ed eccoci alla seconda parte dedicata alla “burocrazia” legata al mondo dei gioielli.

Oggi voglio chiedervi una cosa: siete sicuri di sapere come comportarvi se per caso trovate un oggetto di valore, e di conseguenza anche un gioiello?

Ebbene, con questo articolo voglio togliervi ogni dubbio in merito all’iter da seguire, anche perché è più cavilloso di quanto non possiate immaginare.

Indipendentemente dalla “preziosità” dell’oggetto rinvenuto, gli artt. 927-930 del nostro codice civile disciplinano in maniera molto chiara l’ipotesi di ritrovamento di ogni cosa mobile, quindi, prestate attenzione!

 

 

  • A chi va consegnato il gioiello trovato?

 

L’art. 927 dispone che la persona che ha trovato l’oggetto “… lo consegni senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovato”.

Il Sindaco, a sua volta, è tenuto a norma dell’art. 928 a rendere nota “la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta”.

 

 

  • Che succede se nessuno reclama l’oggetto?

 

Se, trascorso un anno dal deposito del gioiello o altro oggetto, o più esattamente dall’ultimo giorno della pubblicazione della sua consegna nelle mani del Sindaco, nessuno si presenta per reclamarne la titolarità, l’oggetto si considera res derelicta e il ritrovatore ne diviene proprietario.

Qualora, invece, durante questo lasso di tempo il legittimo proprietario (o possessore o detentore, secondo l’art. 931) del bene si faccia vivo, questi, su richiesta del diretto interessato, dovrà ricompensare la persona che ha ritrovato il gioiello con un premio di importo pari a un decimo del valore dell’oggetto stesso. Tale gesto di riconoscenza, tuttavia, non è un obbligo legale se non viene esplicitamente richiesto dal ritrovatore.

In ogni caso, il proprietario può elargire sua sponte anche una ricompensa maggiore.

 

 

  • Cosa prevede la Legge per chi si appropria delle cose smarrite?

 

Può invece essere pericoloso decidere di impossessarsi di una cosa di valore reperita casualmente: è un comportamento che in passato poteva integrare la fattispecie di reato che era prevista e punita dall’art. 647 del codice penale (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito)!

Ora però il reato di appropriazione di cose smarrite è stato trasformato in illecito civile, con sanzioni pecuniarie fino a 8 mila euro.

 

Sperando di avervi dato qualche utile informazione, vi attendo con l’ultimo articolo di questa seriosa triade! Non smettete di brillare ;-).

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